Adozione del figlio del partner: un diritto sospeso tra Costituzione e vuoto legislativo
Nel dibattito istituzionale sulla famiglia, poche questioni risultano tanto tecnicamente complesse e socialmente sensibili quanto quella relativa all'adozione del figlio del proprio coniuge o partner. La cosiddetta stepchild adoption — termine mutuato dalla tradizione anglosassone — riguarda la possibilità per un adulto di acquisire lo status giuridico di genitore nei confronti del figlio biologico o adottivo del proprio compagno di vita. In Italia, questa fattispecie si trova ancora in una zona grigia: né pienamente regolamentata, né definitivamente esclusa dall'ordinamento.
La questione non è meramente tecnica. Tocca la vita quotidiana di migliaia di famiglie, la tutela patrimoniale dei minori, il riconoscimento della loro identità affettiva e il principio costituzionale del superiore interesse del bambino. Eppure il legislatore italiano ha finora mancato di fornire una risposta organica e coerente.
Lo stato attuale: tra lacune normative e supplenza giudiziaria
Il quadro normativo vigente in materia di adozione è ancora largamente fondato sulla Legge 184 del 1983, successivamente modificata dalla Legge 149 del 2001. Questa disciplina, concepita in un contesto sociale profondamente diverso da quello attuale, non contempla in modo esplicito la possibilità per il partner del genitore biologico di adottare il figlio di quest'ultimo, al di fuori dei casi di adozione in casi particolari previsti dall'articolo 44.
È proprio su questo articolo che si è sviluppata, nel corso degli ultimi anni, una giurisprudenza creativa e talvolta contraddittoria. Alcuni tribunali italiani — in particolare quelli di Roma, Milano e Bologna — hanno autorizzato la stepchild adoption ricorrendo alla lettera d) dell'articolo 44, che consente l'adozione quando vi sia la «constatata impossibilità di affidamento preadottivo». Un'interpretazione estensiva, contestata da altri giudici e da parte della dottrina, ma che ha permesso a numerosi minori di vedersi riconosciuto un secondo genitore giuridico.
Questa supplenza giudiziaria, pur comprensibile nella sua ratio protettiva, genera però una situazione di profonda diseguaglianza: l'esito di una stessa istanza dipende dal tribunale competente per territorio, creando un «diritto a geometria variabile» che mal si concilia con i principi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione.
I diritti patrimoniali: un vuoto che penalizza i minori
Tra le conseguenze più concrete del mancato riconoscimento giuridico vi è la tutela patrimoniale del minore. In assenza di un rapporto di filiazione legalmente riconosciuto, il figlio del partner non ha diritti successori nei confronti del genitore adottivo di fatto, non può essere inserito come beneficiario in determinate polizze assicurative, e rischia di trovarsi privo di tutele economiche fondamentali in caso di decesso o incapacità del genitore non biologico.
Si tratta di conseguenze che ricadono in primo luogo sui bambini, indipendentemente dalla natura — eterosessuale o omosessuale — della coppia. È il caso, ad esempio, delle famiglie ricomposte in cui un genitore biologico è deceduto e il partner superstite, pur avendo cresciuto il figlio per anni, non dispone di alcun riconoscimento giuridico del proprio ruolo. In queste situazioni, il minore può trovarsi esposto a contenziosi ereditari con i parenti del genitore defunto, senza alcuna protezione normativa adeguata.
Le posizioni istituzionali: un dialogo ancora incompiuto
Il dibattito istituzionale sulla stepchild adoption è stato caratterizzato, negli ultimi anni, da posizioni spesso divergenti tra i diversi livelli di governo e tra i poteri dello Stato.
La Corte Costituzionale, con diverse pronunce, ha ribadito che il legislatore è chiamato a intervenire per garantire una tutela adeguata ai minori coinvolti in queste situazioni familiari, senza tuttavia imporre soluzioni specifiche al Parlamento. La Corte di Cassazione, dal canto suo, ha progressivamente ampliato le ipotesi in cui è possibile procedere all'adozione in casi particolari, anche in presenza di coppie omosessuale, valorizzando il criterio del superiore interesse del minore.
In sede parlamentare, diversi disegni di legge sono stati presentati nel corso delle ultime legislature, senza tuttavia giungere a una approvazione definitiva. Le resistenze sono di natura sia politica che culturale, e riflettono una frattura profonda tra chi considera la stepchild adoption uno strumento di tutela dei minori e chi teme che essa possa costituire un aggiramento delle norme sull'adozione internazionale o una forma indiretta di riconoscimento della maternità surrogata.
Il confronto europeo: cosa ci insegna l'esperienza degli altri Paesi
Guardare oltre confine offre spunti preziosi per il dibattito italiano. La maggior parte dei Paesi dell'Europa occidentale ha già adottato norme esplicite in materia di stepchild adoption, indipendentemente dall'orientamento sessuale dei partner.
In Francia, la possibilità di adottare il figlio del coniuge è disciplinata dal Codice civile dal 1966 e si applica, dal 2013, anche alle coppie dello stesso sesso. In Germania, la Stiefkindadoption è ammessa per i coniugi e, dal 2005, per le coppie registrate, con una procedura semplificata rispetto all'adozione ordinaria. In Spagna, la legislazione del 2005 ha esteso a tutte le coppie sposate — incluse quelle omosessuali — il diritto all'adozione congiunta e alla stepchild adoption.
In tutti questi ordinamenti, il filo conduttore è il medesimo: la tutela giuridica del minore prevale sulle considerazioni ideologiche relative alla struttura familiare, e la legge si adegua alla realtà sociale piuttosto che ignorarla.
Verso una riforma: i principi che dovrebbero guidare il legislatore italiano
Una riforma organica della disciplina italiana non può prescindere da alcuni principi fondamentali, che la Conferenza Nazionale sulla Famiglia ritiene imprescindibili in qualsiasi serio percorso di dialogo istituzionale.
In primo luogo, il principio del superiore interesse del minore, sancito dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, deve costituire il criterio guida di qualsiasi intervento normativo. La tutela giuridica del bambino non può essere subordinata a considerazioni di opportunità politica.
In secondo luogo, è necessario superare la diseguaglianza territoriale determinata dall'attuale supplenza giurisprudenziale. Un diritto che esiste in alcune città e non in altre non è un diritto: è un privilegio geografico.
In terzo luogo, occorre distinguere con chiarezza tra stepchild adoption e maternità surrogata: si tratta di istituti giuridici profondamente diversi, che non possono essere confusi nel dibattito pubblico senza generare equivoci strumentali.
Infine, qualsiasi riforma dovrebbe prevedere procedure di verifica adeguate, analoghe a quelle previste per le altre forme di adozione, che garantiscano la reale idoneità del genitore adottante e la tutela concreta del minore coinvolto.
Conclusione: il tempo del rinvio è finito
La stepchild adoption non è una questione ideologica: è una questione di diritti. Migliaia di bambini italiani vivono oggi in famiglie nelle quali uno dei genitori affettivi non ha alcun riconoscimento giuridico, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di tutela patrimoniale, continuità delle cure e sicurezza identitaria.
La Conferenza Nazionale sulla Famiglia auspica che il dialogo istituzionale su questo tema si apra con la serietà e il rigore che la posta in gioco richiede. Non si tratta di imporre un modello familiare, ma di garantire che ogni bambino, in ogni famiglia, possa godere delle stesse tutele. È questo il mandato della Costituzione. È questo il compito delle istituzioni.